Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore formale. Quando un ricorso non rispetta i crismi previsti dalla legge, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue implicazioni pratiche.
Il Percorso Giudiziario Fino alla Cassazione
Il caso trae origine da un appello proposto da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, il soggetto ha deciso di portare la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, presentando un ricorso per ottenerne la revisione. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate.
La Decisione della Corte: le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sebbene il provvedimento non entri nei dettagli specifici che hanno portato a tale conclusione, è fondamentale comprendere cosa significhi questa statuizione. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, come la carenza dei motivi specifici previsti dalla legge, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentito in sede di legittimità) o il mancato rispetto dei termini per la presentazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è duplice e di natura prettamente economica:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Condanna a una sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni dietro questa decisione non risiedono nel torto o nella ragione del ricorrente rispetto alla vicenda originaria, ma nella modalità con cui ha adito la Corte Suprema. La legge prevede sanzioni per i ricorsi inammissibili al fine di scoraggiare impugnazioni presentate in modo superficiale, dilatorio o senza un adeguato fondamento giuridico. Questa misura serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di sovraccaricare la Corte di Cassazione con istanze che non possiedono i requisiti per essere esaminate. La sanzione versata alla Cassa delle ammende contribuisce inoltre a finanziare programmi di riabilitazione e reinserimento sociale per i condannati, perseguendo una finalità sociale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con competenza e nel pieno rispetto delle norme procedurali. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Pertanto, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica qualificata che possa valutare attentamente i presupposti e la corretta formulazione di un ricorso per Cassazione, evitando esiti pregiudizievoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche dirette per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese?
La sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alle regole procedurali, al fine di non appesantire inutilmente il lavoro della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il 05/01/1963
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i tre motivi addotti, che contestano complessivamente e
cumulativamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato, non sono consentiti poiché sono semplicemente riproduttivi di censure già formulate,
adeguatamente e sufficientemente giustificate dalla sentenza impugnata (cfr pagg. 3 – 5 della sentenza impugnata);
osservato che, in sostanza, i motivi si riducono a mero espediente difensivo,
senza alcun reale confronto con la motivazione, risolvendosi nella proposizione ipotesi alternative, prive di concretezza e comunque non suscettibili di vagli
questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsig iere Estensore