Ricorso Inammissibile in Cassazione: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Quando si impugna una sentenza, specialmente ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che l’atto sia fondato su validi motivi di diritto. Un recente provvedimento ha ribadito le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano alla sola conferma della decisione precedente, ma comportano anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Davanti alla Suprema Corte
Il caso in esame nasce dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Un imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha presentato ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della massima istanza giurisdizionale italiana. La Suprema Corte, come suo compito istituzionale, non riesamina i fatti nel merito, ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
Con una sintetica ma chiara ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, sancendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha attivato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Come avviene tipicamente per la parte soccombente, il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento che ha avviato.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha inoltre imposto il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa non è una semplice sanzione, ma un meccanismo previsto per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
L’ordinanza, pur essendo concisa, si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale. La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non è automatica, ma consegue alla valutazione discrezionale del giudice circa l’assenza di colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Citando implicitamente i principi affermati anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000), i giudici hanno ritenuto che non vi fossero ragioni valide per esonerare il ricorrente da tale pagamento. La ratio è chiara: chi adisce la Corte di Cassazione con un’impugnazione priva dei presupposti di legge deve farsi carico non solo delle spese, ma anche di una sanzione che contribuisce a finanziare il sistema penitenziario e di recupero sociale, disincentivando al contempo l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione è un atto che richiede un’attenta valutazione legale. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma si traduce in un costo economico certo e talvolta ingente. La condanna a pagare una somma significativa alla Cassa delle ammende serve come monito: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità, per evitare di trasformare una legittima aspettativa di giustizia in un onere finanziario aggiuntivo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La Corte lo rigetta in via preliminare senza valutare la fondatezza delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (nella fattispecie 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna è una sanzione pecuniaria prevista per disincentivare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori. La Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni valide per esonerare il ricorrente da questa sanzione, applicando un principio consolidato volto a prevenire l’abuso del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14257 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/06/1994
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il
ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art.
336 cod. pen., non è consentito, atteso che con l’atto di appello era stata chiesta soltanto l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed era stata censurata la
quantificazione della pena, ma non erano state sollevate doglianze in merito alla sussistenza del reato, che, pertanto, non possono essere dedotte per la prima
volta in questa sede;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/3/2025