Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14156 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 06/04/2003
avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso la s indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di NOME COGNOME i
reato ex art. 423 cod. pen.
2. Ricorre l’imputato, a mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME dedu inosservanza e/o erronea valutazione degli artt. 20-bis e 53 legge 24 novembre 1981,
3. In base all’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 5
della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggianne proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, nonc
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discende l’inammissibilità d
dichiarare de plano,
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 6
cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore d delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.