Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 13959/2025, offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, le conseguenze per chi l’ha proposta possono essere non solo la conferma della decisione precedente, ma anche un significativo esborso economico. Analizziamo questa decisione per capire meglio il meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 8 luglio 2024. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, il percorso del suo ricorso si è interrotto bruscamente, senza che i giudici entrassero nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 26 marzo 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma un giudizio tecnico-procedurale. Significa che l’atto di impugnazione presentava dei difetti tali da impedirne l’esame nel merito. La Corte, in questi casi, agisce come un filtro, assicurando che solo le impugnazioni formulate correttamente e su questioni di legittimità possano essere discusse.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia sintetica, le motivazioni dietro una declaratoria di ricorso inammissibile sono radicate nella procedura penale. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, tra cui: la mancanza di motivi specifici, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità), il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o la carenza di interesse da parte del ricorrente. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è solo una conseguenza accessoria, ma funge da deterrente, con lo scopo di prevenire un uso abusivo dello strumento processuale e di non sovraccaricare la Corte Suprema con questioni che non le competono.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un chiaro monito: impugnare una sentenza in Cassazione è un passo che richiede la massima attenzione tecnica e una solida base giuridica. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato di una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e rilevanti per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolinea la serietà con cui l’ordinamento valuta la proposizione di ricorsi che non rispettano i requisiti di legge, proteggendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione presentava vizi formali o sostanziali che ne hanno impedito la trattazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente è stato condannato perché la Corte ha ritenuto giuste le accuse?
No, la Corte non è entrata nel merito delle accuse. La decisione di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione si basano esclusivamente su un giudizio tecnico-procedurale relativo al modo in cui il ricorso è stato presentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13959 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a COMISO il 08/02/1946
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Aldo ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per reati fallimentari, tributari e relativi alla violazione del tu. immigrazione, procedendo però alla
riduzione delle pene;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della posizione dell’amministratore di fatto, non è
consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze in punto di fatto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano la prima e la seconda pagina dei “motivi della decisione”);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025