Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/12/1976
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione
responsabilità per il tentativo di rapina aggravata e la ricettazione (dubit riconoscimento da parte della persona offesa), e il secondo motivo, con c
contesta la ritenuta provenienza furtiva dei beni oggetto del reato di rice e alla consapevolezza di ciò in capo al ricorrente, non sono deducibili,
reiterano profili di censura schiettamente fattuali, già congruamente disattes
Corte territoriale, senza misurarsi con l’apparato argornentativo della se impugnata (cfr. pp. 5-6, ove si sottolinea, da un lato, oltre alla piena util
del riconoscimento fotografico e alla accertata attendibilità del teste ulteriori elementi di riscontro della individuazione dell’odierno ricorr
dall’altro, il contenuto dei messaggi rinvenuti sul telefono cellulare del ri e la quantità e qualità dei beni, di certa provenienza delittuosa, in qu
oggetto di denuncia di furto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.