Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna e Aggiunge le Spese
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile, come dimostra la recente ordinanza n. 19928/2025 della Settima Sezione Penale, non solo non porta alla riforma della decisione impugnata, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da due ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste in data 15 maggio 2024. Non entrando nel merito della vicenda che ha portato alla condanna in appello, il punto focale è l’azione successiva intrapresa dai condannati: il ricorso per Cassazione, ovvero l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, presieduta dalla Dott.ssa De Santis, ha esaminato i ricorsi proposti. L’esito, tuttavia, è stato netto e sfavorevole ai ricorrenti. Con una motivazione sintetica ma perentoria, i Giudici hanno dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili.
Questa declaratoria ha chiuso definitivamente la porta a qualsiasi ulteriore discussione sul merito della sentenza della Corte d’Appello, che diventa così definitiva. Ma le conseguenze non si fermano qui. La Corte ha altresì condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia molto concisa, il termine chiave per comprendere la decisione è l’aggettivo “illogica” utilizzato implicitamente per qualificare le motivazioni del ricorso. Nel linguaggio della Cassazione, quando un ricorso viene definito manifestamente infondato o, come in questo caso, i suoi motivi sono ritenuti palesemente illogici, significa che le argomentazioni presentate non possiedono i requisiti minimi di coerenza e fondatezza giuridica per poter essere esaminate.
La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare i fatti del processo (un “terzo grado di merito”), ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso che non denuncia vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) in modo specifico e pertinente, ma si limita a riproporre doglianze già respinte o a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o temerarie, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure di legittimità serie e ben argomentate. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un esito neutro: comporta la cristallizzazione della condanna e l’imposizione di oneri economici significativi.
Per i ricorrenti, ciò significa non solo la conferma della decisione della Corte d’Appello, ma anche l’obbligo di sostenere i costi del procedimento di cassazione e di versare una sanzione allo Stato. Questa decisione serve da monito: prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è indispensabile una valutazione rigorosa, da parte del legale, circa la reale sussistenza di vizi che possano giustificare l’intervento della Suprema Corte.
Qual è stato l’esito dei ricorsi presentati alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste del 15/05/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCHIO il 28/07/1978 NOME nato il 07/04/1982
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nonché la memoria inviata
primo;
considerato che i motivi dei ricorsi, attinenti esclusivamente all’applicazio
della recidiva nonché (per il COGNOME) al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche ed all’eccessività del trattamento sanzionato
sono meramente ripetitivi, in quanto ribadiscono concetti e formule già addot nell’atto di appello e che hanno trovato adeguata risposta nella sente
impugnata;
evidenziato che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dall
determinazione della pena base al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze, è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, senza che q
Corte possa esercitare il proprio sindacato se detta discrezionalità, come nel concreto, si esprima in una motivazione non apparente e non manifestamente
illogica;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Con igliere Estensore