Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 06/11/1970
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consìglìere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Roma ne ha dichiarato inammissibile l’appello, poiché mancava dell’indicazione dei motivi
impugnazione (cfr. artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.);
considerato che l’unico motivo di ricorso -con il quale si assume la «nullità della no della sentenza di appello» e si denuncia l’omessa comunicazione all’imputato dell’avviso di deposi
della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, nel corso del quale il COGNOME è risu detenuto per altra causa e «rinunciante a comparire» e non «libero assente», come indicato nella
medesima sentenza di primo grado – è inammissibile per la dirimente considerazione che non attacca in alcun modo la
ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, il che rende superflua ogni ulteriore
considerazione;
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01)
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.