Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 15/05/1986
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Bari che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso all’imputato il beneficio della menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità
per i reati di cui agli artt. 588, comma 2 cod. pen. (capo A) e 110, 582 e 585 cod. pen. (capo B)
considerato che tutti e tre i motivi di ricorso – con cui si lamentano la violazione della penale e il vizio di motivazione anche per il travisamento della prova, in ordine, rispettivam
all’affermazione di responsabilità dell’imputato, al mancato riconoscimento della legittima difesa cod. pen. – lungi dal
alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131
bis muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso
l’iter indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare
argomentativo della decisione impugnata senza addurre effettivamente il travisamento (che non può
essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi i compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – art.
616 cod. proc. pen. la ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.