Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19607 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/09/1998 COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il 29/07/1994
avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che deducono il vizi motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti av
sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod proc. pen., sono inammissibili perché totalmente generici, nemmeno indicando in quale
fattispecie avrebbero dovuto essere sussunti i reati ascritti agli imputati, dovendosi pera ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comm
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-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103,
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto a
contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez.
33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01), situazione che non è dato ravvisare nel caso di specie;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.