Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 01/07/1980
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
[dato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce la violazion dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificaz
ex del fatto nell’illecito amministrativo
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, quindi, alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente, con riguardo ad una sentenza
pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle pa in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legitti
ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezi dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e
di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché
consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non
ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.