Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17394 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 25/06/2000
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 61 n. 7 cod. pen., è manifestam infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivaz
non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato;
che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente
censure, essendo stata adeguatamente motivata l’integrazione degli elementi costitutivi dell’aggravante stessa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7
sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione d
bis legge ed il difetto motivazionale in ordine all’art. 62
cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e n
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, i particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessi
dell’invocato beneficio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il C nsigliere Estensore