Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1998
avverso la sentenza del 15/09/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
i dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. il
#5)
giorno C6,settembre 2024 il Tribunale di Pavia applicava nei confronti di
NOME COGNOME la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed C 3000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il ricorrente censurava il provvedimento impugnato
per non avere il Tribunale ritenuto lo stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato destinato all’uso personale e non già allo spaccio.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
non essendo osserva il Collegio che il ricorso, cheiopuò decidere
de plano contestata la qualificazione giuridica del fatto, risulta manifestamente infondato
atteso che nella motivazione della sentenza impugnata è assolutamente chiaro il motivo per cui si è ritenuta sussistente la penale responsabilità dell’imputato;
che pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr.
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Preside e