Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 30/11/1971
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
ritenuto che motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui
agli artt. 633,639-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto,
fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che la doglianza avente ad oggetto l’omessa esclusione della considerato
recidiva è manifestamente infondata atteso che detta circostanza aggravante non
è stata contestata;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.