Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 24/10/1958
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazion
della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indedu poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da a critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano,
particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificaz giuridica del fatto come rapina impropria, stante la violenza posta in esser
in rapporto di strumentalità e consequenzialità
prevenuto -strattonando la vittima- con il precedente furto);
che tale motivo, peraltro, è manifestamente infondato poiché prospetta
enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolid giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancat
pertinentemente di rilevare la Corte territoriale nel corpo della sen impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co sigliere Estensore