Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 07/09/1969
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62
bis e 69 cod. pen. quanto al
mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo,
benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza
impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche
rispetto all’aggravante delle più persone riunite);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025