Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62
bis e 69 cod. pen. quanto al
mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo,
benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza
impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche
rispetto all’aggravante delle più persone riunite);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025