Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 29/07/1965
NOME nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 07/11/1965
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione avverso
art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di la sentenza di patteggiamento in appello
ex appello di Caltanissetta, 30 maggio 2024), lamentando sostanzialmente vizi della
motivazione, quanto alla responsabilità penale e alla pena.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili, in quanto le uniche doglianze
art. 599-bis proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato
ex cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto all
volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena
illegale;
che, dunque, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità
di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente