Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 16/10/1970
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
il ricorso avverso la sentenza del 2 luglio 2024 – con la quale la Corte d’ap
di Napoli, ha condannato NOME per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall’inte
personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;
che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod.
pen., introdotta dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza
3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis,
cod. proc. pen, qualora l’impugnazione sia proposta
da soggetto non legittimato, l’inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.
Ritenuto
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto c
della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che,
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declara
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in € 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 mazo 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME Il Presidente
Il Consigliere estensore