Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLORNO il 17/04/1973
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli art.
606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in particolare contestand l’individuazione dell’odierno ricorrente, non è consentito poiché non risul
connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che
risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da
effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque no specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di un
concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag.
laddove il giudice di appello illustra non illogicamente le ragioni della riten attendibilità del riconoscimento effettuato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.