Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto viene fermato prima ancora che i giudici possano valutarne il contenuto. Questo è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia procedurale con conseguenze molto concrete, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il Caso in Breve
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, attraverso il suo atto, chiedeva ai giudici di legittimità di riesaminare la decisione di secondo grado. L’udienza è stata fissata e, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Corte ha emesso la sua decisione.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha tagliato corto il percorso processuale dichiarando il ricorso “inammissibile”. Questa declaratoria non entra nel vivo delle argomentazioni proposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare. L’inammissibilità sancisce, infatti, che l’impugnazione presenta un vizio tale da impedirne l’esame. I vizi possono essere di varia natura: dal mancato rispetto dei termini per la presentazione, a difetti nella forma dell’atto, fino alla proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti).
Le conseguenze di tale pronuncia sono state immediate e pesanti per il ricorrente. La Corte lo ha condannato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda condanna ha una natura sanzionatoria, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o temerari che congestionano il sistema giudiziario.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile decisione in sede di Cassazione. Tipicamente, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando:
* I motivi sono generici: L’atto non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge sarebbero state violate o applicate erroneamente nella sentenza impugnata.
* Si propongono questioni di fatto: La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è, per sua natura, inammissibile.
* Mancanza dei requisiti di legge: L’atto potrebbe non rispettare le formalità previste dal codice di procedura penale.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è dunque una barriera procedurale che garantisce il corretto funzionamento della Corte di Cassazione, impedendole di trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della controversia.
Le conclusioni
La pronuncia analizzata, pur nella sua brevità, offre una lezione chiara sulle implicazioni di un’impugnazione. La presentazione di un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione e il rispetto rigoroso delle norme procedurali. Un errore in questa fase non solo impedisce che le proprie ragioni vengano ascoltate, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, per evitare di gravare inutilmente su un sistema già complesso e per non incorrere in sanzioni che rendono la sconfitta processuale ancora più amara.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’impugnazione viene respinta per un vizio di procedura o di forma, senza che i giudici entrino nel merito delle questioni sollevate. La sentenza precedente diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha una funzione sanzionatoria e deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni che non rispettano i requisiti di legge, al fine di non sovraccaricare inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 08/06/1980
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce l’insussistenza dei delitti di falsa testimonianz
autocalunnia sul presupposto che le dichiarazioni fossero state rese per sottrarsi, ex
art. 384
cod. pen., al pericolo di essere incriminato per il reato di calunnia precedentemente commesso,
è questione non dedotta nei motivi di gravame, sede in cui si sosteneva, la tesi contraria a ment della quale la dichiarazione nel processo resa in ordine al possesso dello stupefacente (che si
sosteneva fosse propria e che avesse accusato falsamente altro soggetto per paura dei militari)
in realtà fosse genuina;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.