Ricorso inammissibile: le conseguenze economiche per i ricorrenti
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale rispettare scrupolosamente le norme procedurali. Un errore in questa fase può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche. L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine da due ricorsi separati, proposti da due individui contro una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Pavia. I ricorrenti, con le loro impugnazioni, miravano a ottenere una riforma della decisione di primo grado presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, il loro tentativo non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario dei due ricorrenti. Senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, i giudici di legittimità hanno dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa statuizione ha attivato automaticamente le conseguenze previste dalla legge per chi adisce la Corte con un’impugnazione che non rispetta i requisiti richiesti. I ricorrenti sono stati quindi condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della condanna
Sebbene l’ordinanza non espliciti le specifiche ragioni dell’inammissibilità, questa decisione si fonda tipicamente sulla mancanza di uno dei presupposti richiesti dalla legge per presentare un ricorso valido. Le cause possono essere molteplici: la tardività dell’impugnazione, la mancanza di motivi specifici, la proposizione di censure che non rientrano tra quelle ammesse in Cassazione (come la rivalutazione dei fatti), o altri vizi formali.
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione non è una misura discrezionale, ma una conseguenza quasi automatica prevista dal codice di procedura penale. Tale meccanismo ha una duplice finalità: da un lato, ristorare lo Stato dei costi sostenuti per un procedimento attivato inutilmente; dall’altro, disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità e perizia tecnica. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro; al contrario, si traduce in una sconfitta processuale con immediate e tangibili ripercussioni economiche. Per i cittadini, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti legali competenti, in grado di valutare correttamente le probabilità di successo e i requisiti formali di un’impugnazione, al fine di evitare condanne che si aggiungono a quella già subita nel merito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e le ragioni del ricorso perché mancano i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per la sua presentazione. L’impugnazione viene quindi respinta in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo specifico caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione oltre al pagamento delle spese?
La sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente: serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi superficiali, dilatori o palesemente infondati, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 13/09/2004 COGNOME nato il 03/10/2001
avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PAVIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21699/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc.
(condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 625 cod. pen.);
Esaminato il motivo del ricorso, relativo alla difformità tra la pena indicata nel patto e precisata in udienza, sulla quale pure il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso;
Visti i motivi nuovi;
Ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, risultando dagli atti com la pena applicata sia esattamente quella convenuta dalle parti e posta a fondamento dell’accordo
sottoposto al Giudice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.