Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21395 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 22/07/1992
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
Letto in epigrafe;
che il motivo – con cui il ricorrente ha censurato la mancata rilevato
concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato
di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano
le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato, tra l’altro, che il ruolo, assunto dall’imputato, non poteva definirsi “sfumato” e che
egli, provvedendo alla consegna di diversi telefoni cellulari a mani di Castellana e garantendo a quest’ultimo, quantomeno nella misura del 50%, la remunerazione
concordata, aveva svolto un ruolo connotato da una efficienza causale non trascurabile);
ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.