Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21392 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 17/05/1966
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
–
i dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza
in epigrafe;
considerato che con la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad
opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà
dell’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di
precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione;
rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dal
ricorrente, sicché va dichiarato inammissibile;
ritenuto che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025