Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il 06/06/1990
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius
il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la
responsabilità dell’imputato per il delitto aggravato di minaccia;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si adduce il vizio di motivazione in or alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in
quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizi
potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 27954
– 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando anzitutto i precedenti specifici, dato questo dirimente in relazione al quale non può costituire rituale censur
prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto ritenuti dalla difesa meritevoli di vagli ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg
ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
– ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.