Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 22/02/1981
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, quale Giudice del rinvio, ha riconosciuto all’imputato la circostanza attenuante
ex art.
62, comma 1, n. 6 cod. pen. e ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio per tentato omicidio e porto
di un’arma da taglio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la carenza di motivazione in ordin alla mancata rideterminazione della pena base, in ragione della concessione della circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. – è inammissibile in quanto già la sentenza rescind aveva disatteso le censure relative alla congruità della pena base e, comunque, non contiene effettiv
censure di legittimità al provvedimento impugnato ma prospetta con asserti del tutto generici (e anche ipotetici) un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.