Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22740 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIOIA COGNOME il 10/07/1977
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Reggio Calabria che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per i delitti previsti dagli artt. 624-625 cod. pen. (capo
A),
337 cod. pen. (capo
B)
e 707 cod. pen. (capo C);
rilevato che con l’unico motivo il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato;
ritenuto che il medesimo sia inammissibile in quanto del tutto aspecifico, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato, secondo quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823 –
01), non essendosi il ricorso in alcun modo confrontato con la motivazione resa in relazione alle aggravanti del furto e alla configurabilità della resistenza a pubblico
uffidale (mentre le censure relative all’art. 707 cod. pen. non sono state in alcun modo esplicitate);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente