Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma e Condanna alle Spese
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito le conseguenze di un ricorso inammissibile, fornendo un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte, le conseguenze per il ricorrente sono automatiche e onerose. Questo caso specifico riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, giudicato privo dei presupposti per essere esaminato nel merito.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una rivalutazione di alcuni aspetti della decisione di secondo grado, in particolare quelli relativi alla sua personalità e alla gravità dei fatti contestati. Tali elementi sono cruciali nella determinazione della pena e delle relative circostanze.
Tuttavia, il tentativo di portare queste valutazioni all’attenzione della Suprema Corte si è scontrato con la natura stessa del giudizio di legittimità.
Le Valutazioni sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire le proprie valutazioni a quelle dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di legittimità si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente riguardavano proprio valutazioni di merito. Le considerazioni sulla personalità dell’imputato e sulla gravità dei fatti, operate dalla Corte d’Appello, non presentavano “evidenti vizi logici”. Di conseguenza, esse non potevano essere oggetto di una “diversa ed autonoma rivalutazione” in sede di Cassazione.
Le Conseguenze Economiche Previste dall’Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso attiva automaticamente le disposizioni dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che il ricorrente, la cui impugnazione non viene accolta per inammissibilità, deve essere condannato a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Una somma in favore della cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria la cui entità è determinata discrezionalmente dalla Corte in base alla natura del caso.
In questa ordinanza, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Le valutazioni fattuali, se logicamente argomentate dai giudici dei gradi precedenti, diventano definitive e insindacabili. Dichiarare un ricorso inammissibile significa riconoscere che le questioni sollevate esulano dall’ambito di competenza della Suprema Corte. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta una conseguenza diretta e obbligatoria di tale declaratoria, volta anche a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito significativo sull’importanza di formulare ricorsi in Cassazione basati su solidi motivi di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traduce quasi inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con l’aggiunta di una condanna economica per il ricorrente. Questa decisione riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legge e non come giudice del fatto, delineando chiaramente i confini invalicabili del suo sindacato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Perché la Cassazione non ha riesaminato le valutazioni sulla gravità dei fatti?
Perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova e autonoma valutazione dei fatti del processo se le conclusioni dei giudici precedenti non sono affette da vizi logici evidenti.
Come viene determinata la somma da pagare alla cassa delle ammende?
La somma viene determinata in modo equo dalla Corte stessa, tenendo conto delle questioni dedotte nel ricorso. Nel caso specifico, è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 06/07/1984
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13654/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto a puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in me
all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica all motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso,
ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p.
evidenziando le finalità intimidatorie della condotta tenuta dall’imputato per ostacolare l’atti degli agenti, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera
resistenza passiva;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo al reato di cui all’art. 341-bis c.
inammissibile perché la questione della presenza o meno di altre persone non è stata devoluta davanti alla corte di appello;
ritenuto che anche il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha
congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della determinazione degli aumenti di pena per la continuazione condividendo il giudizio negativo
sulla personalità dell’imputato e quello sulla gravità dei fatti, di conseguenza si trat valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibil una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid