Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 22/01/1997 NOME COGNOME nato il 18/11/1997
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati COGNOME
COGNOME e NOME COGNOME in data 11/2/2025.
Rilevato che:
– la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’arti, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo
l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
– la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione;
– in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base
al disposto di cui all’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art.
591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n.
103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Presidente
NOME
NOME COGNOME
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