Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MAQELLARE( ALBANIA) il 04/02/2005 NOME COGNOME nato a TIRANA( ALBANIA) il 10/03/2003
avverso la sentenza del 06/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ROVERETO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Rovereto ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Gjoni Orgito la pena di anni tre
di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e a NOME la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine a reati in materia di
stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio
inflittogli.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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