Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NICOSIA il 18/10/1983
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce il vizi motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione con i fatti giudicati
sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì in data 11 giugno 2021, è inammissibile in quanto
Corte di merito, per un verso, ha correttamente ritenuto non vincolanti le determinazion assunte nell’indicata sentenza con riferimento alla quantificazione della pena per i reati sate
trattandosi di un distinto procedimento, per di più definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
per altro verso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi n censurabile in sede di legittimità – ha motivato in ordine alla misura della pena inflitta,
quattro mesi di reclusione (peraltro ridotta di due mesi rispetto a quella irrogata in p grado), in considerazione dell’elevatissimo importo dell’imposta evasa, pari a tre volte la so
di punibilità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.