Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 21/04/1974
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Il ricorso di NOME COGNOME in ordine al reato ex art. 5 Dlgs. 74/2000 è
inammissibile.
Il primo motivo è infatti assolutamente generico in assenza di specifici puntali rilievi in luogo delle assertive e alquanto astratte affermazioni di critica
generale alla sentenza. piuttosto
Inammissibile è anche il motivo in tema di prescrizione: premesso che la prescrizione è stata interrotta ex art. 17 comma 1 dlgs. 74/2000 mediante pvc
del 18.10.2016 emerge alla luce anche della contestata recidipSva reiterata un termine massimo ordinario pari a 12 anni, che con l’aumento di un quatto è pari
a 15 anni per la maturazione della prescrizione, per cui il momento più breve di maturazione della stessa in ordine ai reati ascritti è al più, con riguardo al
periodo di imposta del 2011, corrispondente alla data del 30.9.2027.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 4J2025.