Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28284 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 11/07/1980
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel riformare
in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel
resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 624, 625, comma
1, n. 2), 99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della
recidiva e all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la motivazione della sentenza impugnata
(cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art.
606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato che alla luce della personalità dell’imputato e di quanto risultava dal certificato penale non era
possibile escludere la recidiva contestata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 iglier estensore GLYPH
Il Presidente