Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a una declaratoria di inammissibilità che comporta precise sanzioni economiche per il ricorrente. Questo caso evidenzia l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire il giudice di legittimità.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha preso in esame il ricorso dopo aver dato avviso alle parti coinvolte e aver ascoltato la relazione del Consigliere designato.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha concluso il suo esame con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il giudice di legittimità ha condannato il ricorrente a due specifiche obbligazioni pecuniarie:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia, sebbene sintetica, è emblematica della funzione nomofilattica della Corte e del suo ruolo di garante della corretta applicazione delle norme procedurali.
Le motivazioni
L’ordinanza non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso inammissibile in Cassazione può dipendere da diverse cause, come la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria. Essa serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario e ne rallentano l’efficienza. La misura della sanzione viene determinata discrezionalmente dal giudice, tenendo conto della colpa del ricorrente nell’aver adito la Corte senza le dovute premesse.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a casi in cui si lamentano specifici errori di diritto. Un’impugnazione superficiale o non adeguatamente fondata non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma espone quest’ultimo a conseguenze economiche significative. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la strategia processuale, affidandosi a una difesa tecnica che possa valutare con cognizione di causa le reali possibilità di successo di un ricorso, evitando così di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile e nelle relative sanzioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso specifico?
In questo caso, la sanzione pecuniaria stabilita dalla Corte di Cassazione ammonta a tremila euro.
Perché il ricorrente viene condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha una funzione sanzionatoria e deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il lavoro della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BRINDISI il 10/11/1997
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle modalità della fuga,
tipicamente rientranti nel novero di quelle integranti il reato di cui all’art. 337
cod. pen.;
ritenuto che i restanti motivi, attinenti al riconoscimento della recidiva e al diniego delle generiche, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di
appello, sia pur con motivazione sintetica, dato conto di aver valutato la personalità dell’imputato, senza incorrere in alcun vizio rilevabile in questa
sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME i f i it y• DI Ger imo COGNOME
Il Presid te NOME COGNOME