Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIAREGGIO il 31/08/1964
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che entrambi i motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (per
mancato riconoscimento rispettivamente delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione) non son consentiti in sede di legittimità in presenza di una
motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni, non potendo questa
Corte ingerirsi nell’esercizio del potere discrezionale riservato in tale ambito ai giudici di merito;
considerato che in relazione ad entrambi i profili contestati, la motivazione, a
dispetto di quanto si sostiene in ricorso, appaia particolarmente articolai, pur nel rispetto di principi di sintesi e continenza, assolvendo pienamente alla funzione
giustificativa richiesta dalla legge ed illustrando con chiarezza le ragioni del doppio diniego;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.