Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 25/11/1976
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Letto l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato
ritenuto che riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.,
supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richies rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove la cui valutazione è st
posta a fondamento del diniego dell’attenuante; invero sul punto, la Cort territoriale ha reso una motivazione congrua e non illogica, come risulta
particolare dalla pagina 9 della sentenza impugnata, dando adeguatamente conto delle ragioni del diniego fondato sulla ritenuta non speciale tenuità del da
inferto ritenuta sulla base di una valutazione non manifestamente illogica, c non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.