Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato, a ROMA il 06/12/1970
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 59)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato a lei ascritt
inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espres
in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, valorizzando le
sommarie informazioni rese da COGNOME NOME nell’immediatezza dei fatti, secondo cui la stessa aveva acquistato dalla prevenuta sia la cocaina che l’eroina, al prezzo
complessivo di 40 euro. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
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