Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25502 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 10/10/1981
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per la cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere l’invocata
attenuante, in considerazione della natura e del numero dei beni oggetto
dell’appropriazione);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsigl ere Estensore