Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce il
vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto, a tacere della sua
genericità, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati;
Considerato che il secondo motivo proposto, relativo alla violazione di
legge conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma,
cod. proc. pen., in quanto non è stato dedotto con i motivi di appello e, comunque, la Corte di appello a pag. 3, con motivazione congrua (e, dunque,
insindacabile in questa sede), ha escluso la particolare tenuità del fatto;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.