Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 26/01/1976
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.116, commi
15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta prescrizione del reato ascritto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, è inammissibile in quanto
manifestamente infondato.
Sul punto, le Sezioni Unite (aderendo peraltro all’orientamento pregresso assolutamente prevalente, Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, COGNOME),
anteriormente rispetto alla proposizione del presente ricorso, hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina
di cui alla legge n. 103 del 2017, con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo
grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi.
Attesa l’epoca del fatto (03/03/2019) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (08/02/2021), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (03/02/2025).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Cons . ‘ere estensore
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