Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 7 comma 1 del D.I. 4 d
2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduc violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al difetto dell’elemento soggettiv
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché
stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed
sono manifestamente infondate poichè che la Corte territoriale ha spiegato in fatto e diritt modo non manifestamente illogico o contraddittorio, la sussistenza del dolo del reato posto che
l’imputato ha dichiarato di essere l’unico componente della famiglia anagrafica (circostanza fals anziché di essere inserito nel nucleo famigliare dei suoi genitori: si tratta di una circos
falsamente attestata, nella piena consapevolezza della falsità trattandosi di circostan personale di cui era a conoscenza, da cui la consapevolezza della falsità della dichiarazion
tenuto anche conto che l’onere di informazione imposto dalla necessaria conoscenza della legge penale è inclusivo dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 201
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.