Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il 16/04/1988
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 7 comma 1 del D.I. 4 d
2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduc violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al difetto dell’elemento soggettiv
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché
stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed
sono manifestamente infondate poichè che la Corte territoriale ha spiegato in fatto e diritt modo non manifestamente illogico o contraddittorio, la sussistenza del dolo del reato posto che
l’imputato ha dichiarato di essere l’unico componente della famiglia anagrafica (circostanza fals anziché di essere inserito nel nucleo famigliare dei suoi genitori: si tratta di una circos
falsamente attestata, nella piena consapevolezza della falsità trattandosi di circostan personale di cui era a conoscenza, da cui la consapevolezza della falsità della dichiarazion
tenuto anche conto che l’onere di informazione imposto dalla necessaria conoscenza della legge penale è inclusivo dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 201
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.