Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Sanzioni Pecuniarie
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale rispettare scrupolosamente le norme procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. Con un’ordinanza emessa a seguito dell’udienza del 21 marzo 2025, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge non solo è inefficace, ma comporta anche specifiche sanzioni economiche a carico di chi l’ha proposta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 19 aprile 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione all’attenzione della massima istanza giurisdizionale penale.
La Decisione della Suprema Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso una decisione netta e perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa declaratoria significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. L’atto di impugnazione è stato ritenuto privo dei presupposti necessari, formali o sostanziali, per poter essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Catania è diventata definitiva, senza alcuna possibilità di riesame da parte della Cassazione.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità (come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sintetici), la decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento. La legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente subisca due conseguenze economiche dirette. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la proposizione di ricorsi avventati, dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea l’importanza cruciale della diligenza e della competenza tecnica nella redazione degli atti di impugnazione. Presentare un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. Al contrario, comporta un esito doppiamente negativo per il cittadino: non solo la sua richiesta di giustizia viene respinta senza essere esaminata, ma egli viene anche gravato di oneri economici significativi. Questa pronuncia serve da monito: la via del ricorso in Cassazione deve essere percorsa solo quando sussistono validi e specifici motivi di diritto, formulati nel pieno rispetto delle regole procedurali, per evitare di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la posizione del condannato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Qual era l’oggetto del ricorso esaminato in questa ordinanza?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania del 19 aprile 2024. L’ordinanza non fornisce dettagli sul contenuto specifico di tale sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AUGUSTA il 16/01/1973
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo di ricorso,
deduce congiuntamente l’inosservanza dell’art. 385 cod. pen., con riferimento all’elemento soggettivo e oggettivo del reato accertato, la mancata declaratoria
di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen. e la mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale;
Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto
non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre apoditticamente le censure già svolte nell’atto di appello e disattese
con motivazione completa, congrua e giuridicamente ineccepibile dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.