Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo di ricorso,
deduce congiuntamente l’inosservanza dell’art. 385 cod. pen., con riferimento all’elemento soggettivo e oggettivo del reato accertato, la mancata declaratoria
di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen. e la mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale;
Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto
non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre apoditticamente le censure già svolte nell’atto di appello e disattese
con motivazione completa, congrua e giuridicamente ineccepibile dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.