Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo pone fine alle speranze di ribaltare una decisione, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, evidenziando l’importanza di una corretta formulazione dell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’appellante, sperando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha sottoposto le sue ragioni al vaglio della Suprema Corte. La vicenda processuale, tuttavia, si è conclusa prima ancora di un esame nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha messo la parola fine al procedimento. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non è priva di effetti pratici per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha contestualmente condannato a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è una multa legata al reato originario, ma una penalità specificamente prevista per chi adisce la Corte con un ricorso che difetta dei requisiti di legge, causando un dispendio di risorse giudiziarie.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza in commento non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti camerali. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale decisione. Generalmente, un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando:
* Manca di specificità: I motivi di ricorso non sono esposti in modo chiaro e specifico, ma risultano generici o astratti.
* Propone questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità.
* È presentato fuori termine: La legge stabilisce termini perentori per l’impugnazione.
* Difetta dei requisiti formali: L’atto non rispetta le forme prescritte dal codice di procedura penale.
Nel caso specifico, è plausibile che il ricorso rientrasse in una di queste categorie, inducendo la Corte a interrompere il giudizio sul nascere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata è un monito fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di giudizio automatico. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un’eventualità remota, ma una conseguenza concreta di un’impugnazione non adeguatamente preparata. Le implicazioni sono severe: oltre all’impossibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, il ricorrente subisce un danno economico non trascurabile. Questo sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto nel giudizio di legittimità, in grado di valutare preliminarmente le reali possibilità di successo e di redigere un atto che rispetti tutti i rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché l’appello non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere esaminato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso in questo caso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTE SAN SAVINO il 27/02/1966
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge con riferimento all’art. 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa, non è connotato dal requisito di
specificità richiesto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, dall’ art. 591
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto privo di alcun effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto con cui la Corte territoriale ha ravvisato nel conte
serbato dal ricorrente l’elemento materiale degli artifizi e raggiri propri dell fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen. (si veda pag. 3 della sentenza impugnata,
ove si è valutata la condotta complessivamente tenuta dall’imputato consistita nel presentarsi qualificandosi manager bancario, nel consegnare un assegno solo
apparentemente idoneo al pagamento dell’orologio Rolex acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con la venditrice che gli aveva
rappresentato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo
specimen);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.