Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTE SAN SAVINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge con riferimento all’art. 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa, non è connotato dal requisito di
specificità richiesto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, dall’ art. 591
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto privo di alcun effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto con cui la Corte territoriale ha ravvisato nel conte
serbato dal ricorrente l’elemento materiale degli artifizi e raggiri propri dell fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen. (si veda pag. 3 della sentenza impugnata,
ove si è valutata la condotta complessivamente tenuta dall’imputato consistita nel presentarsi qualificandosi manager bancario, nel consegnare un assegno solo
apparentemente idoneo al pagamento dell’orologio Rolex acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con la venditrice che gli aveva
rappresentato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo
specimen);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.