Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CROTONE il 16/05/1993
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che, con un uni composito motivo, denuncia il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della pen
responsabilità, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro merament riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argom
giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall’evidenziare profili di illo motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal p
stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione f non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità
ribadito che, sulla base delle deposizioni degli agenti di p.g., l’imputato non si present aprile 2019 presso gli uffici della Questura per ottemperare alle prescrizioni impostegli, a
rilevando che si trattasse di una partita amichevole, né che la partita in questione riguard la squadra del Crotone, anziché quella del FC Crotone, in quanto, come correttamente rilevato
dalla Corte di merito (cfr. p. 4), il divieto, con annesso obbligo di presentazione, rigu tutte le tipologie di competizioni sportive e tutte le partite disputate dalla squadra del C
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.