Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23593 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23593 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME che denuncia il motivazione e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’affermazione de
penale responsabilità, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto e perch meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr
argomenti giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall’evidenziare profili di illog motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal p
stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione f non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità
ribadito che il COGNOME, nella veste di commercialista, era l’effettivo amministrato società, come emerso dalle acquisizione probatorie puntualmente elencate a p. 2, essendo egli
sempre presente nel momento di prendere decisioni sulla organizzazione e sulle strategie dell’impresa, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il reato di om
dichiarazione, di cui all’art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche nei conf dell’amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n
del 16/04/2015, COGNOME, Rv. 263728 – 01);
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che, senza dedurre elementi di sostanzial novità, insiste per l’accoglimento del ricorso;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.