Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30690 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/02/1982
avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cu all’art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi dell’ar cod. pen., trattandosi di detenzione di sostanza stupefacente che non genera profitto.
Si osserva che, nel caso in esame, emerge che l’accordo tra le parti includeva la confisca d quanto in sequestro e che il giudice a quo ha recepito l’accordo tra le parti ed ordina
confisca e l’immediata distruzione della sostanza stupefacente e degli oggetti privi di va economico.
Quindi, il ricorrente, lamentando l’illegittimità di una statuizione facente parte dell’a non pone a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi previste dall’art. 448 comma 2 bis cod
proc. pen., per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazi della pena su richiesta.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente