Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/03/1994
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, in relazione al reato di cui all’art. 13 1.18 aprile 2017, in quanto destinatario di un divieto di accesso nei locali di
intrattenimento, deducendo con un unico motivo di ricorso l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimit collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto son insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logic
giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione de sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fa
riferimento all’atteggiamento di indifferenza tenuto dal ricorrente verso i provvedim dell’autorità, posto che, appena qualche giorno prima gli era stato notificato il divieto di a
nei locali pubblici, ove era stato sorpreso nella flagranza del reato di cessione di sost stupefacenti appena pochi giorni prima della contestata violazione del c.d. daspo urbano emesso
dal questore di Prato, con il quale al ricorrente veniva fatto divieto di accesso in locali di p intrattenimento, esprimendo in tale modo un giudizio di disvalore della condotta non tenue. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025