Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20797 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALBUONO il 13/10/1956
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato nel resto la condanna per i delitti di
violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. e minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., avvinti dal vincolo di continuazione; mentre ha rimodulato la pena inflitta
riportando l’aumento ex art. 81 comma secondo, cod. pen. per il reato di minaccia, all’interno del limite stabilito dal terzo comma del medesimo articolo;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano erronea applicazione della legge penale in relazione, rispettivamente, alla responsabilità dell’imputato
per il reato di cui all’art. 610 cod. pen. (primo motivo) e per quello di cui all’art.
612 cod. pen. (secondo motivo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono riproduttivi
di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle
argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie,
estranea al sindacato di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025