Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio le dinamiche e le conseguenze di tale pronuncia.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha sottoposto le sue doglianze al giudizio della Suprema Corte, l’organo di vertice della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso una sintetica ma perentoria ordinanza: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non significa che i giudici abbiano ritenuto infondate le ragioni del ricorrente, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, per poter essere esaminato. Le ragioni possono essere molteplici: dalla tardività della presentazione alla genericità dei motivi, fino al tentativo di introdurre una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Il versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende: questa è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, i cui proventi sono destinati a finalità di recupero sociale.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità, questa tipologia di decisione è tipicamente adottata quando l’atto di ricorso manca di elementi essenziali previsti dal codice di procedura. Ad esempio, i motivi di ricorso potrebbero essere stati formulati in modo generico, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un’altra causa frequente è la richiesta alla Cassazione di una nuova valutazione delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Suprema Corte, il cui ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è subordinato al rispetto di rigorose regole procedurali. La declaratoria di ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma uno strumento per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione sia oberata da impugnazioni prive dei presupposti di legge. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza cruciale di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e pertinenti ai motivi consentiti dalla legge, al fine di evitare non solo la delusione di una pronuncia sfavorevole, ma anche significative conseguenze economiche.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi presentati senza i presupposti di legge. Serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare programmi di reinserimento per i condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/06/1957
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa che dispetto della formale indicazione, non contiene motivi nuovi ma mere argomentazioni ad
ulteriore sostegno dell’ammissibilità dei motivi;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla configurabil dell’evasione ascritta al ricorrente, alla mancata applicazione della pena sostitutiva solle
dalla difesa, alla denegata applicabilità della causa di no punibilità di cui all’ari 131 bis rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.