Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20534 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il 27/09/1966
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede
Ritenuto di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di
Considerato, censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal
giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui applicazione della causa di non punibilità di cui
all’art. 385 cod. pen., il diniego di
all’art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell’abitualità del comportamento illecito, compendiato dalle gravi condanne
riportate dall’imputato e dal titolo di reato per il quale era sottoposto a misura cautelare, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice