Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20528 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALCAMO il 14/02/1951
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con memoria, in relazione
alla condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., non sono consentiti dalla legge perché manifestamente infondati poiché, secondo la giurisprudenza di
legittimità correttamente applicata dalla sentenza impugnata, è valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in
Procura, considerato che in virtù dell’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della
sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente.
((Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Pg in proc. Recce, Rv. 262966 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presiden COGNOME relatrice