Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 07/08/1982
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di COGNOME
COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato
gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di
Roma in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a tr
sentenze esecutive, che: – le sentenze in esame riguardano furti tentati o consumati di beni disparati (quelli custoditi nei locali di una società di impiantisti
un’autovettura e del carburante contenuto nei serbatoi di due furgoni), di proprietà
di persone sempre diverse e compiuti con la complicità di persone sostanzialmente differenti; – tali divergenze inducono al più a ritenere che i reati siano frutto determinazioni tra loro autonome, prese di volta in volta sulla base delle circostanze del momento.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.